1. È istituito un elenco ad esaurimento allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti
3. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezioni 1 e 2, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché supervisionati da personale iscritto all'albo, sezioni A e B, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
4. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezione 3, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente in funzione di coadiutori del personale iscritto all'albo, sezioni A e B.
5. Per l'iscrizione nell'elenco ad esaurimento, oltre al superamento della sessione speciale di esami di Stato di cui all'articolo 27, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e).
6. L'iscrizione nell'elenco ad esaurimento dà diritto a fare parte del consiglio regionale dell'ordine e del Consiglio nazionale dell'ordine, ma non dà diritto all'elettorato passivo nei medesimi consi