Art. 28.
(Istituzione di un elenco
ad esaurimento allegato all'albo).

      1. È istituito un elenco ad esaurimento allegato all'albo, distinto in tre sezioni, alle quali possono chiedere di essere iscritti

 

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coloro che sostengono con esito favorevole la sessione speciale di esami di Stato prevista dall'articolo 27.
      2. Possono essere iscritti nell'elenco ad esaurimento rispettivamente: a) nella sezione 1: i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport; b) nella sezione 2: i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI; c) nella sezione 3: i soggetti che, sprovvisti di diploma di laurea o altro titolo equipollente, sono in possesso di diploma di istruzione secondaria e documentano di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2. La partecipazione alla sessione speciale di esame di Stato è subordinata al superamento di specifico corso di formazione post-secondaria, istituito e gestito dagli atenei del territorio.

      3. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezioni 1 e 2, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché supervisionati da personale iscritto all'albo, sezioni A e B, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
      4. Gli iscritti nell'elenco ad esaurimento, sezione 3, possono esercitare le attività indicate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), esclusivamente in funzione di coadiutori del personale iscritto all'albo, sezioni A e B.
      5. Per l'iscrizione nell'elenco ad esaurimento, oltre al superamento della sessione speciale di esami di Stato di cui all'articolo 27, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e).
      6. L'iscrizione nell'elenco ad esaurimento dà diritto a fare parte del consiglio regionale dell'ordine e del Consiglio nazionale dell'ordine, ma non dà diritto all'elettorato passivo nei medesimi consi

 

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gli dell'ordine. L'iscritto nell'elenco ad esaurimento allegato all'albo non può fregiarsi del titolo di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell'attività motoria per il benessere o di manager delle attività motorie e sportive.